Accise Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. In particolare in relazione al rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2018.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, è confermato che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

fonte: cna.it

Deduzioni fortefarie Autotrasporto – l’Agenzia delle Entrate conferma la misura dello scorso anno

Nella giornata di oggi l’Agenzia delle Entrate ha emanato il comunicato stampa (in allegato) con il quale rende ufficiale la misura delle deduzioni forfetarie riconosciute per l’anno 2015, alla luce dello stanziamento complessivo di 70 mln di euro.
Le deduzioni forfetarie giornaliere stabilite per ambito territoriale del trasposto valide per il 2015 sono, dunque, le seguenti:
• 17,85 € per i trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro);
• 51,00 € per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
Sono state, pertanto, confermate le misure previste lo scorso anno (vedi News 5 luglio 2016).
Resta, confermata anche l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Pertanto, le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2016 quale contributo al SSN.
Tutte le imprese di autotrasporto che, considerata la fase di incertezza, avessero già effettuato i versamenti entro il 30 giugno senza tenere conto delle deduzioni forfettarie, possono recuperare le eventuali maggiori imposte versate entro la scadenza del 30 giugno 2016, tramite compensazione nel modello di versamento F24, per i primi versamenti di tributi e contributi dovuti successivamente.
E’ evidente, infatti, che dalla dichiarazione annuale delle imposte sui redditi da presentare entro il mese di settembre emergerà un credito di ammontare pari alla differenza tra il debito tributario emergente dalla dichiarazione ed il versamento dell’IRES ovvero IRPEF effettuato entro la scadenza di giugno 2017.

fonte: cna.fe.it